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Erasmo Da Rotterdam

Non solo Di Bernardo: Da Trento Antonio Virdia, Presidente Circoscrizionale, pone la "questione costituzionale" all'attenzione della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia

Storia breve di un "Appello" che è già "bollente"

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«E’ fatto oramai noto che il sistema in autodichia che presiede ai procedimenti che si occupano della c.d. “colpa massonica” non ha, per adesso, trovato alcun riscontro di legittimità una volta posto al vaglio della Giustizia ordinaria, presidio di libertà al quale, unitamente al rispetto di principi costituzionali i liberi Muratori prestano incondizionata adesione.

E’ fatto oramai noto che il Tribunale di Roma Sezione XVI R.G.N. 71722/2022 in composizione collegiale ha descritto con rara efficacia espositiva come il sistema in autodichia del Grande Oriente d’Italia risulta lontano, per non dire incompatibile, con i principi fondanti del giusto processo arbitrale, a motivo del fatto che i meccanismi elettivi che presidiano la nomina dei Giudici, la composizione dei Collegi giudicanti, nonché l’irrilevanza della “dissenting opinion”, non consentono il corretto affidamento di giustizia proprio del procedimento “giusto”».

Quello appena riportato è l'incipit dell'Appello proposto, in data 20 giugno 2023, dal Presidente del Collegio "Trentino-Alto Adige" Antonio Virdia nei confronti della Sentenza n. 168, del 30 maggio 2023, estesa contro di lui dalla Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia. Il motivo della condanna, come nei casi "Salsone" e "Bonvecchio", dei quali si è già ampiamente discusso, l'aver esercitato il proprio libero pensiero

Continua l'Appello di Virdia: «Occorre che la Corte Centrale, che ha certamente letto il provvedimento del Tribunale di Roma, sia conseguente ad esso e prenda espressa posizione su quanto esplicitato nelle motivazioni del citato provvedimento: "Per garantire il bilanciamento tra i diritti dell’individuo e quelli dell’associazione, il sistema disciplinare deve essere portato a conoscenza dell’associato e dallo stesso accettato al momento dell’ingresso nell’associazione; deve esserci tipicità̀ delle infrazioni, delle sanzioni irrogabili e dell’iter procedurale da seguire e l’associato, che ha subito una sanzione disciplinare, ha diritto di ricorrere alla autorità̀ giudiziaria. Secondo la giurisprudenza, il sindacato è limitato alla legittimità̀ della delibera ove il sistema disciplinare consti di un quadro chiaro e predeterminato di infrazioni e sanzioni, di tal ché qualora l’atto costitutivo dell’associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione. Quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell’art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità̀ tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità̀ della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità̀ del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’associazione, dall’altro (in questi esatti termini, Cassazione civile, sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907 che ha espresso il richiamato principio in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un’assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell’associazione; enunciando il principio di cui in massima, la Suprema corte ha confermato la sentenza d’appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione). Sicché, la disposizione che condiziona la legittimità del provvedimento di esclusione all’esistenza dei gravi motivi esprime un concetto relativo ed elastico, suscettibile di essere specificato dagli associati nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, che postula comunque una valutazione di proporzionalità tra l’entità della lesione posta in essere dall’associato e la radicalità̀ della sanzione irrogata dall’associazione (si vedano, sul punto, altresì̀, Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18186; Cassazione civile, 9 maggio 1991, n. 5192)».

Insomma, per come è strutturata e organizzata la Giustizia massonica essa non garantirebbe all'associato un "giusto processo", ma sarebbe anzi condizionabile da parametri che, nella loro eterodossia, porrebbero continuamente i suoi pronunciamenti al vaglio sistematico del giudice profano.


Il caso specifico 

Così Antonio Virdia descrive l'infondatezza dell'accusa a proprio carico: «Il sottoscritto è incolpato in quanto in data 28 ottobre 2022 avrebbe inviato via mail, una Lettera ai Maestri Venerabili delle Logge della Comunione e a moltissimi Fratelli Maestri nella quale, dopo avere ricordato il tempo e le risorse personali dedicate alla nostra Istituzione e le importanti funzioni ricoperte nel corso degli anni, ivi compresa quella attuale di Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili del Trentino-Alto Adige, chiedeva ai destinatari un "atto di coraggio", consistente nell'appoggiare la mozione contenuta in calce alla missiva, relativa alla proposta di modifica dell'art. 30, comma 3, della Costituzione dell'Ordine.

Tale accusa risulta del tutto infondata. In primo luogo, infatti, le sanzioni sono state evidentemente comminate, in assenza di alcuna norma di riferimento, in totale dispregio dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, e colpiscono in forma esorbitante il diritto soggettivo dell’associato tutelato dall’art. 21 della Costituzione. La caratteristica sostanzialmente elastica della c.d. “colpa massonica” determina il configurarsi di un sostanziale “contenitore” all’interno del quale si versano di volta in volta comportamenti apparentemente leciti, facendoli così diventare colpa massonica. Tale procedimento risulta in stridente contrasto con i principi e le norme che disciplinano la vita dell’associazione del tutto permeate dai principi di tolleranza e fraternità.

Una proposta di modifica normativa, oltretutto probabilmente favorevole al Gran Maestro che avrebbe visto la possibilità di perpetuazione del proprio mandato con la possibilità di ricandidarsi, diviene improvvisamente una offesa al medesimo con un procedimento tanto distorto quanto inaccettabile da un punto di vista della necessaria proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli scopi perseguiti, noto come principio della proporzionalità formale.

La sproporzione appare evidente anche in ragione della minima offensività del fatto storico, che non ha avuto alcuna conseguenza negativa né sul Grande Oriente né sui singoli fratelli, diventando una mera affermazione di principio che ben poteva accompagnarsi, a tutto voler concedere, ad altra e più mite sanzione.

L’assunto, poi, che la Comunicazione del 28 ottobre 2022 sia stata inviata a numerosi Fratelli Maestri è del tutto destituito di verità, in quanto la Lettera è stata inviata alle email desunte dal sito del GOI, che ove pubblicizzate possono evidentemente essere utilizzate.

Il procedimento di prime cure si è svolto in pieno contrasto con i principi indicati dall’art. Art. 69 della Costituzione: "La difesa dell’incolpato La contestazione dell’accusa, la costituzione del contraddittorio e l’esercizio della difesa debbono essere osservati a pena di nullità".

Infatti:

• La Corte Centrale ha omesso ogni comunicazione sullo spostamento della data del processo;

• La Corte Centrale ha mutato la propria composizione per ben tre volte;

• Il Difensore nominato d’ufficio non ha mai contattato l’incolpato;

• Il procedimento nasce su mandato del Consiglio dell’Ordine, esorbitando le funzioni del medesimo, ex art. 42 Costituzione dell’Ordine, senza che l’argomento fosse nemmeno all’Ordine del Giorno della rispettiva riunione.

TANTO PREMESSO:

l’appellante Fr. Antonio Virdia chiede di potersi difendere senza assistenza tecnica, richiamati integralmente i motivi difensivi esposti nelle memorie ed a verbale del Primo Grado di giudizio, nonché quelli illustrati con il presente atto, chiede che l’intestata Corte Centrale in Sessione Plenaria,

VOGLIA

in via preliminare, dichiarare la sospensione del procedimento in attesa di una diversa composizione ed elezione del Collegio Giudicante. In via principale, in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare, dichiarare la liceità massonica della condotta del ricorrente, mandandolo così assolto da ogni contestazione, con ogni statuizione conseguente».


Una bomba ad orologeria

Cosa farà adesso la corte Centrale posta di fronte a quello che sembra un vero e proprio aut-aut?

Se oggi tutte le attenzioni sono dedicate alla citazione, di fronte al Tribunale Civile, del Grande Oriente d'Italia ad opera del Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico ed Accettato Giampaolo Barbi e della sua Giunta, per "incostituzionalità" della Giustizia massonica, è certo che sul fronte interno, invece, l'Appello di Antonio Virdia costituisca una bomba ad orologeria, capace di far crollare tutta l'"impalcatura" sulla quale si regge il potere di governo del G.O.I.

A questo proposito il Gran maestro Stefano Bisi, proprio di fronte ad una recentissima assise scozzese, ha dichiarato: «Talvolta ho paura di qualche fratello. Non di tutti i fratelli, sono una sparuta minoranza coloro che usano questo metodo (il ricorso alla giustizia ordinaria, ndr), che usano questi mezzi per minacciare. Leggetelo alla svelta e soprattutto agite perché non possiamo far finta di niente», e ancora: «A me oggi tocca andare di fronte al giudice civile ma fate attenzione, potrà toccare anche ad altri se la giustizia ordinaria deciderà, interpellata dai nostri fratelli, di occuparsi delle nostre cose, crollerà tutta l'impalcatura…»

Sono molti i "fratelli" del Grande Oriente d'Italia che si augurano il crollo totale dell'"impalcatura" riferita dal Gran Maestro Stefano Bisi. Di sicuro tra essi vi è il Presidente Antonio Virdia.


*In Copertina il Tempio del Grande Oriente d'Italia di Trento


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