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Lorenzo Olivanti

Carcere e Multe fino 10.000 euro per la violenza contro professionisti sanitari

Per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, detenzione da 1 a 5 anni e multe fino a 10.00 euro

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Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché, di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è questo il titolo del Decreto-Legge 1° ottobre 2024 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre al n. 230, con cui, la Presidenza della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministeri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ha inteso emanare ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, vista la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, per adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico.


Decreto-Legge 1 ottobre 2024 n. 37

Il Decreto-Legge n. 37, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione (1 ottobre 2024), che sarà convertito dalle camere entro sessanta giorni, sostanzialmente ha modificato alcuni articoli del codice penale italiano per inserire il contrasto al reato di violenza e danneggiamento di beni mobili e immobili. in particolare:

  • modifica all'articolo 635 del codice di procedura penale: chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
  • modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale:


a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis sono inserite le seguenti modifiche: delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali e delitto di danneggiamento.

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale o per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Clausola finanziaria

La clausola di invarianza finanziaria, inserita per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, specifica che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Autore: Leo Levi ARTICOLO GRATUITO
RIPRODUZIONE RISERVATA ©

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