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Mauro Fagiolo

Come riconoscere le truffe finanziarie

truffa

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Ogni giorno l’ente preposto (CONSOB) vigila su molteplici casi di prestazione abusiva di servizi d'investimento e di offerta di prodotti finanziari e, ogni anno, le azioni a contrasto di queste condotte sono centinaia. Nei periodi di crisi i tentativi di truffa diventano ancora più frequenti, perché trovano terreno fertile nel clima di incertezza e preoccupazione che connota le congiunture economiche sfavorevoli e, ancor più, le fasi di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo a seguito della pandemia da Covid-19, vera e propria crisi globale e globalizzata.

Il truffatore in genere si presenta come:

  • un grande esperto, talvolta come un ‘mago della finanza promette guadagni elevati, guadagni veloci e/o guadagni sicuri (o con rischi molto limitati)
  • non fornisce informazioni precise, parla con termini tecnici (spesso in inglese e per sigle) che possono confondere un investitore con poca esperienza oppure al contrario, rimanda al proprio sito, ricco di informazioni la cui correttezza, tuttavia, è difficile da verificare
  • spesso ci offre un bonus (una somma da investire) per ‘entrare nell'affare' e testarne la bontà o l'incentivo a ‘collaborare' coinvolgendo altre persone nell'affare per guadagnare di più
  • fa riferimento ad asserite autorizzazioni da parte dell'Autorità di vigilanza (pure indicate nel sito internet della società)
  • di frequente ci invita a leggere le numerose recensioni ‘pilotate' e rilasciate online da altri investitori soddisfatti dei servizi offerti
  • talvolta fa pressione (anche dal punto di vista psicologico telefonandoci insistentemente) affinché l'affare si concluda al più presto

Il modus operanti più diffuso e collaudato:

  • Il contatto: i soggetti che abusivamente svolgono servizi di investimento oppure offrono al pubblico prodotti finanziari operano prevalentemente tramite siti web e utilizzano, quali canali di contatto per promuovere le proprie iniziative presso i risparmiatori, soprattutto email, chat, social network e sollecitazioni telefoniche (cosiddette cold calling). Nella grande maggioranza di tali casi l'operatività finanziaria prospettata ai risparmiatori è solo apparente e cela vere e proprie truffe.
  • La proposta: il più delle volte i potenziali clienti vengono invitati ad aprire conti per il trading di ‘titoli' presso la piattaforma on line (il portale/il sito) che l'operatore abusivo/truffatore indica loro. L'apertura del conto di trading consentirebbe, almeno apparentemente, di operare, effettuando acquisti e vendite, comodamente da casa e di seguire il proprio portafoglio-investimenti in tempo reale. Una volta aperto il conto, inoltre, agli investitori a volte è offerta anche la possibilità di beneficiare di programmi che, sulla base di dati di mercato, elaborano e propongono opzioni di investimento o di fruire del consiglio di presunti consulenti esperti. In fase di apertura del conto di trading viene spesso richiesto al potenziale cliente di inviare copia dei propri documenti, gli estremi della carta di credito o del conto corrente e/o di rilasciare un'apposita procura per la ‘movimentazione' di tali conti. Quando l'investitore prova a prelevare in tutto o in parte le somme di denaro presenti sul suo conto tale possibilità gli viene negata e gli vengono addotti i pretesti (economici, fiscali-contrattuali o semplicemente di opportunità) più disparati. Il sito internet dell'operatore abusivo/truffatore è spesso ben progettato, accattivante, funzionale e apparentemente molto chiaro e facile da consultare. Il sito può richiamare nella denominazione e nella grafica il sito di soggetti autorizzati ben noti (cosiddetti siti-clone). A volte i soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento sfruttano l'immagine di personaggi noti in vari settori, all'insaputa di questi ultimi, per promuovere presso i risparmiatori i servizi abusivamente offerti/svolti. Altre volte i potenziali clienti vengono invitati ad aderire on line a ‘community', sistemi di cosiddetto network marketing che sono collegati, almeno apparentemente, alla promozione di forme atipiche di investimento di natura finanziaria con cui sono promessi agli aderenti elevati rendimenti a fronte del versamento di somme di denaro.
  • L'oggetto dell'investimento: spesso si propone di investire, tramite l'apertura di conti per il trading, in contract for difference (CFD) o in altri prodotti derivati, con sottostante rappresentato da valute aventi corso legale, strumenti finanziari (quali azioni e obbligazioni), indici finanziari, materie prime e cripto-valute. In altri casi, sono proposti investimenti in ‘programmi ad alto rendimento' o in contratti con promesse di rendimenti finanziari collegati a beni commerciali. Più di recente sono state promosse offerte abusive di prodotti finanziari aventi la veste di initial coin offering (ICO). Tali offerte promettevano agli investitori rendimenti finanziari correlati all'asserita vendita di digital token. I token sono risultati essere prodotti finanziari poiché incorporavano (esclusivamente o prevalentemente) il diritto a percepire un rendimento predefinito o predefinibile in base a parametri predeterminati, compreso tra un minimo e un massimo, espresso in misura percentuale sul capitale conferito dall'investitore. Il diritto non si riferiva dunque alla fruizione di beni o futuri servizi ovvero ad altre attività secondarie, pure prospettate nei progetti lanciati dalle società offerenti.
  • La società proponente: gli operatori abusivi/truffatori sono spesso società fittizie o comunque società che hanno o dichiarano di avere sede in paesi extra-comunitari oppure sono apparentemente localizzate in paesi europei ma di fatto si rendono irreperibili. Spesso queste società dichiarano falsamente di essere autorizzate a operare da Autorità europee.
  • Le altre truffe: un ulteriore schema truffaldino prevede che, quando l'investitore ha ormai compreso di essere vittima di un soggetto abusivo, sia contattato da una sedicente società di recupero crediti che – a volte anche utilizzando illegittimamente il logo o latri segni distintivi della CONSOB – gli prospetta, a fronte di un corrispettivo in denaro, la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già investite, salvo poi sottrargli anche queste ulteriori somme senza fornire alcun servizio.

Come mostrato dalla finanza comportamentale, le nostre decisioni sono esposte a numerose ‘trappole'. Posti di fronte a problemi complessi, come le scelte finanziarie, tendiamo a decidere lasciandoci guidare da 'scorciatoie mentali', attitudini ed emozioni che non sempre orientano nella giusta direzione. Una proposta di investimento allettante fa presa grazie ad alcuni meccanismi psicologici:

  • la fiducia nel truffatore: tendiamo ad affidarci ciecamente a chi ci promette quello che desideriamo, agli affabulatori, agli abili comunicatori;
  • l'effetto gregge (così fan tutti). Quando non sappiamo cosa scegliere ci fidiamo del giudizio della folla: se in tanti hanno affidato i propri risparmi a quel mago della finanza perché non farlo anche noi?! E poi su internet si trovano tante recensioni positive! Nel nostro subconscio, inoltre, c'è anche una voce che ci sussurra che, se tutto dovesse andar male, non avremo sbagliato da soli e potremo condividere il peso della decisione sbagliata con tanti compagni di sventura!
  • la paura di perdere un'occasione unica (paura del rimpianto, regret avoidance o fear of missing out): sentiamo sempre dire che certi treni passano una volta sola e noi non vogliamo in futuro guardarci indietro e rimpiangere di non aver colto l'opportunità che ci stanno offrendo;
  • l'attrazione per il guadagno facile o apparentemente privo di rischio (l'avidità): il desiderio di ricchezza può indurre a decisioni avventate anche persone molto prudenti e/o con pochi risparmi;
  • l'impulsività: a volte si cede all'impulso e all'istinto, ma nel caso delle truffe, è sufficiente che ciò accada una volta sola per perdere i risparmi di una vita;
  • il fascino dell'azzardo: anche se non siamo degli habitué del tavolo da gioco o dei patiti di poker avvertiamo il brivido legato alla possibilità di rischiare tutto pur di cambiare la nostra vita vincendo una somma che non potremo mai guadagnare in così poco tempo;
  • l'eccessiva fiducia in noi stessi . Anche se intuiamo che l'affare proposto potrebbe essere rischioso, riteniamo di poter contare sulle nostre conoscenze o sulla nostra furbizia e siamo convinti che sapremo uscirne al momento giusto!
  • Una volta che l'investitore è caduto nella sua rete, il truffatore fa leva inoltre sulla propensione del truffato a negare anche l'evidenza: la vergogna di esserci ‘cascati con tutte le scarpe' è tanta che si preferisce continuare a sperare e si rinuncia a denunciare!

Le leggi base della finanza. Non esistono pasti gratis: un investimento che promette un alto rendimento è anche un investimento rischioso. Le tutele previste dall'ordinamento per il risparmiatore e l'investitore sono :

L'esercizio nei confronti del pubblico di servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalle Autorità competenti (in Italia la CONSOB). La prestazione abusiva di servizi e attività di investimento consiste nello svolgimento di attività riservate (quali il collocamento di strumenti finanziari, la gestione di portafogli, la negoziazione di strumenti finanziari tra cui i contratti derivati su valute, la consulenza in materia di investimenti) in assenza di autorizzazione: l'esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino a un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza – Tuf).

Le proposte di investimento finanziario devono essere illustrate in un prospetto autorizzato da CONSOB. L'offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico si configura quando viene posta in essere o pubblicizzata un'offerta di prodotti finanziari (ad esempio, azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento, polizze assicurative a carattere finanziario) senza la pubblicazione e il deposito presso la CONSOB o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda .

Cosa dovresti fare Se ti propongono un servizio di trading online o se vieni raggiunto da una proposta di investimento:

verifica sul sito CONSOB se il soggetto è autorizzato  ) e/o se è stato già segnalato per abusivismo (consulta la sezione 'Avvisi ai risparmiatori, chiedi informazioni al soggetto che ti ha contattato e fatti dire: 

1. il nome della società e dove ha sede

2. se è autorizzata, da chi è stata autorizzata e il numero di autorizzazione

3. il sito internet

4. il nome e cognome di chi ti sta chiamando e i contatti telefonici a cui è possibile rintracciarlo

5. svolgi semplici ma basilari verifiche sul web se possibile consulta il sito dell'autorità che avrebbe autorizzato il soggetto, inserisci il nome della società o del sito internet nel motore di ricerca e verifica cosa si legge sul web

6. verifica che il tipo di investimento che ti è stato proposto non rientri tra quelli che la CONSOB ha vietato o sconsigliato (Contract for difference - CFD, rolling spot forex e opzioni binarie; vedi la Scheda)

7. chiedi (nel caso in cui tu abbia ricevuto una proposta di investimento) se c'è un prospetto autorizzato, verifica sul sito CONSOB e, se non trovi il prospetto, scrivi a CONSOB per avere informazioni prima di investire

8. ricorda che, in generale, il trading online è una modalità di investimento adatta solo a investitori particolarmente esperti e che le perdite molto spesso in media superano ampiamente in guadagni.

In ogni caso prendi tutto il tempo necessario per raccogliere informazioni e fare verifiche, confronta il rendimento promesso con quello offerto nello stesso periodo da altri operatori del mercato medita a fondo prima di coinvolgere amici e parenti (anche se hai già avuto dei guadagni)

Se hai già investito e hai scoperto che il soggetto è abusivo  denuncia il soggetto alle autorità di pubblica sicurezza per le implicazioni per la privacy (ha il tuo telefono, gli estremi dei tuoi documenti personali, i dati bancari) e  segnala il soggetto a CONSOB


 

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