Contributi all’ Editoria. Corte Costituzionale: “Mancano i criteri certi e gli obiettivi ma resta al Governo il potere di determinare"
“Rientra nella discrezionalità del legislatore affidare al Governo la determinazione nella misura dei contributi all’editoria, ma non è ragionevole la mancanza di criteri certi e obiettivi.”
Di Antonella Soddu
“Rientra nella discrezionalità del legislatore affidare al Governo la determinazione nella misura dei contributi all’editoria, ma non è ragionevole la mancanza di criteri certi e obiettivi.”
E’ quanto si legge nel comunicato dell’ ufficio stampa della Corte Costituzionale del 25 luglio scorso dopo il deposito della Sentenza n. 206 - con la quale è stato dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità della disciplina sulla corresponsione dei contributi all’editoria, sollevata dal Tribunale ordinario di Catania.
La legge a cui si fa riferimento è il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"
Si erano costituite in giudizio la società Ediservice srl, la Federazione Italiana Liberi Editori – FILE e adiuvandum la società Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa.
I fatti. Una società editrice – la società Ediservice srl - era vista dimezzati i contributi per l’anno 2013 ed aveva fatto ricorso presso il Tribunale ordinario di Catania che aveva poi deciso di impugnare la norma - ( Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria ) davanti alla Consulta.
Con la Sentenza n. 206 “la Corte Costituzionale – si legge nel comunicato stampa pur ritenendo censurabile, come prospettato dal giudice, affidare all’autorità governativa, senza la fissazione di criteri certi e obiettivi, la determinazione delle disponibilità finanziarie da destinare complessivamente all’erogazione dei contributi all’editoria, ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di sostituire o integrare la disciplina in questione, riservata alla discrezionalità del legislatore. Di qui la decisione di dichiarare inammissibile la questione.”
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