Fondo Inps per il diritto al lavoro dei disabili
Pubblicato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le risorse sul Fondo per il diritto dei disabili
In Gazzetta Ufficiale al n. 266 del 14 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) riguardante risorse per il Fondo per il diritto del lavoro dei disabili.
Risorse attribuite all'Inps
Sono state attribuite all'Inps le risorse pari a euro 21.915.742,00 per l'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'annualità 2022.
Le risorse versate dai datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni per l'anno 2021 sono state 4.524.698,00 euro.
Le risorse sono pari a euro 49.780.000,00 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2022 già assegnate
Pertanto per l'annualità 2022 il Fondo dispone complessivamente di euro 76.220.440,00.
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modifiche. Le risorse del Fondo finanziano la corresponsione da parte dell'Inps degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori disabili, nonché i progetti sperimentali d'inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'incentivo viene disposto mediante conguaglio delle denunce contributive mensili per un periodo di 36 mesi nella misura del:
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
Monitoraggio delle risorse
L'Ente di Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti.
I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori:
a) risorse disponibili;
b) numero totale di domande d'incentivo pervenute;
c) quantitativo delle risorse erogate;
d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attività svolta e categorie di disabilita' interessate dalla misura.
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