L’assoluzione (annunciata) del Grande Oratore Pietrangeli dalle accuse di tradimento ai valori della Libera Muratoria: tutti i retroscena di una sentenza pilotata
La cronaca (fedele) della revoca del decreto della Corte Centrale del 9 settembre 2022
Cercheremo di darne conto nella maniera più asettica possibile, lasciando ogni considerazione in merito alla faccenda ai 23mila “fratelli” del Grande Oriente d’Italia, che sapranno bene rilevare i fatti e le eventuali incongruenze.
Ma andiamo per ordine. In seguito alla nota Tavola d’Accusa presentata da Antonino Salsone e Claudio Bonvecchio contro di lui, il Grande Oratore del GOI proponeva, in data 17 settembre, una “Memoria difensiva”, il cui contenuto – estrapolato – è il seguente: “Secondo i tavolanti la prova documentale su cui si fonda la Tavola d’Accusa dimostrerebbe la colpa del sottoscritto attraverso l’oggettivo confronto tra la dichiarazione del Grande Oratore verbalizzata all’udienza del 13.5.2022 (in cui egli riferisce davanti alla Corte Centrale che non vi è nessuna delibera della Gran Giunta in merito ad un incarico, formulato in capo al Grande Oratore da parte della Gran Giunta stessa, al fine di portare accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone) ed il verbale di Giunta del 2.2.2022 in cui si afferma (al contrario) che «L’Ill.mo e Ven.mo Gran Maestro propone che la Giunta dia mandato al Gran Oratore, Fr. Michele Pietrangeli, di preparare una Tavola d’Accusa nei confronti del Fr. Antonino Salsone in rappresentanza di tutta la Giunta», ed aggiunge: «La Giunta prende atto e delibera l’elevazione della Tavola d’Accusa al Presidente del Collegio Circoscrizionale della Lombardia, decisione che viene presa con il voto contrario del Fr. Bonvecchio». Ebbene questa prova non esisterebbe perché, continua il Grande Oratore Pietrangeli, ictu oculi il verbale della Giunta del 2.2.2022 presentato a sostegno dell’accusa non è firmato né dal Gran Maestro né controfirmato dal Gran Segretario ai sensi dell’art. 117 del Regolamento dell’Ordine.”
Per quanto sopra esposto il Pietrangeli chiede alla Corte il proscioglimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c. 5 dello stesso Regolamento.
Non tarda ad arrivare, il 20 settembre, la controreplica di Bonvecchio e Salsone, secondo i quali (estrapoliamo): “Il Grande Oratore non nega di aver dichiarato alla Corte, nell’udienza del 13.5.2022, che non c’era una delibera di Giunta per la presentazione di una Tavola d’Accusa vs. il Fr. Antonino Salsone, e non nega che nella riunione del 23.2.2022 la Giunta diede seguito ed esecuzione alla propria delibera del 2.2.2022, rimettendo gli atti al Grande Oratore per le determinazioni di Sua competenza. Il Grande Oratore afferma, invece, che la copia del verbale prodotta dai denunzianti non riporta le firme dei soggetti deputati alla sottoscrizione (Gran Maestro, Grande Oratore e Gran Segretario). A tutto ciò si aggiunge, molto prosaicamente, che il Grande Oratore sa che i verbali citati nella Tavola d’Accusa sono esattamente quelli redatti dal Gran Segretario, e che poi essi sono stati firmati, anche se – effettivamente – quelli prodotti insieme alla Tavola d’Accusa non sono muniti delle firme.”
Questa circostanza è spiegabile, a detta dei denunzianti, in quanto le firme vengono materialmente apposte in un momento successivo alla riunione di Gran Giunta. E che le copie allegate alla Tavola d’Accusa sono esattamente quelle inviate dal Gran Segretario agli aventi diritto (tra cui il Gran Maestro Aggiunto Claudio Bonvecchio, che in questo modo ne ha avuto copia). I verbali prodotti, pertanto, descriverebbero esattamente quanto accaduto nella realtà.
Dopo questa disamina, i denunzianti Bonvecchio e Salsone si appellano alla Corte Centrale, al fine di “molto semplicemente acquisire, a seguito della formale istanza dei sottoscritti, ma comunque doverosamente d’Ufficio, i verbali firmati delle riunioni della giunta del GOI del 2 febbraio 2022 e del 23 febbraio 2022. Oppure, in secondo luogo, sempre su istanza dei sottoscritti, ma comunque doverosamente d’Ufficio, le testimonianze di tutti i Fratelli presenti alle succitate riunioni. Vale a dire il Gran Maestro Aggiunto Claudio Bonvecchio, innanzitutto, ma naturalmente il Gran Maestro Stefano Bisi, il Gran Maestro Aggiunto Antonio Seminario, i Sorveglianti Monticone e Vignoni, il Gran Tesoriere Trumbatore, il (fu) Gran Segretario Borgognoni, lo stesso Grande Oratore Michele Pietrangeli e tutti gli altri presenti.”
Infine, la chiosa: “L’Eccellentissima Corte Centrale non può – a nostro avviso – accogliere l’istanza di proscioglimento anticipato proposta dal Grande Oratore difettando essa – allo stato ed alla luce proprio delle difese dell’incolpato – dei requisiti richiesti dal Regolamento dell’Ordine. Non vi sarebbe prova, infatti, che l’incolpato non abbia commesso quanto ascrittogli e che quanto ascrittogli non costituisca colpa massonica. Per questo motivo si confida che l’Eccellentissima Corte Voglia proseguire nell’accertamento dei fatti nel merito. Disponendo la facilissima acquisizione dei verbali regolarmente firmati dagli aventi titolo”.
Queste, dunque, le posizioni delle parti in gioco. Ma… cosa avrà risposto la Corte Centrale a questa proposta di superamento di un mero vizio di forma (a ben intendere ben lontano dal costituire vizio di sostanza)?
Subito subito il 21 settembre, non è sembrato vero poter affermare che: “Esaminati tutti gli atti del procedimento, il Collegio non può che constatare come gli atti su cui si basa la Tavola d’Accusa non raggiungono il vaglio della “prova” così come sancito dall’art. 169 del Regolamento dell’Ordine. Ciò in quanto i verbali di Giunta prodotti dai Tavolanti, privi della sottoscrizione, non possono essere presi in considerazione. In quanto, come per i verbali in parola così per tutti i verbali, senza l’approvazione e la sottoscrizione essi non esistono. Per tali motivi la Corte ritiene che la Tavola d’Accusa formulata dai denunzianti non solo non abbia i requisiti minimi previsti dall’art. 169 del Regolamento dell’Ordine, ma che dagli atti non emerga alcuna responsabilità dell’accusato e che, pertanto, debba essere pronunciato il proscioglimento del Grande Oratore ai sensi dell’art. 170, ultimo comma R:. O:. .”
E Giustizia fu fatta! A.G.D.G.A.D.U.
27 Set 2022
Non conosco naturalmente il Fratello massone che ha voluto firmarsi come Antonio Impagliazzo, nome di "copertura" (ritengo, e quasi certamente tale se si tratta di un sardo). Credo sia merito che gli vada riconosciuto per aver, con sintesi e chiarezza, riproposto la questione "Pietrangeli": conosciamo in molti, anche a Cagliari, noi già turbati dalla blasfemia che è arrivata perfino a sporcare l'ultima manifestazione di Monumenti Aperti (con il decisivo contributo del poco coraggio e della poca coerenza dimostrati dalla associazione organizzatrice "Imago Mundi"), tutti i documenti relativi alla vertenza giudiziaria che sono diffusi, per quanto ne so io, fra tutte le logge sarde che sono una cinquantina e anche nelle Camere superiori dei Riti. Credo un ringraziamento vada anche alla testata che ha dato ospitalità a quest'ultimo intervento venuto per dare elementi di riflessione. Basterebbe in verità un briciolo di onestà intellettuale per cogliere la malafede dei giudici che non sono, evidentemente, giudici davvero, perché sono apparsi come i giudici russi agli ordini di Putin oppure dell'egiziano al-Sisi. Che parallelo potremmo stabilire fra gli eventi russo-ucraini e quelli nostri......! Eppure il GOI resta nel cuore di noi massoni per la grande e storica casa della democrazia civile, oltreché luogo di fraterno incontro fra molte persone per bene, che rappresenta. Niente a che vedere con l'Obbedienza del cosiddetto "Capo della massoneria cagliaritana" di cui la stampa ha echeggiato qualcosa proprio ieri o avant'ieri.... Tutto ciò detto con il dovuto rispetto e spirito d'amicizia per ogni Fratello impegnato - ovunque sia impegnato - in un percorso di ascesa individuale.
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